Monthly Archives: novembre 2021

I RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO

Fino al 1982 i rapporti tra processo penale e procedimento tributario erano disciplinati  dall’art. 21 comma 4 della Legge n. 4/1929 che – in un quadro normativo caratterizzato dalla configurazione dei reati tributari come fattispecie di danno- subordinava l’esercizio dell’azione penale alla definitività dell’accertamento tributario e vincolava il giudice penale all’esito di tale accertamento. Con il decreto legge n. 516/1982 ( la cd . legge “manette agli evasori”) l’assetto normativo conobbe un radicale mutamento che – in un quadro un cui la tutela penale era anticipata a condotte propedeutiche all’evasione fiscale- escludeva la sospendibilità del processo tributario per la pendenza di quello penale, ma attribuiva alla sentenza penale irrevocabilità di autorità di cosa giudicata nel diritto tributario; assetto, questo che fu ritenuto conforme a Costituzione dalla sentenza n. 349 del 1987 della Corte Costituzionale.

Con il d.lgs. n. 74/2000 si è ripreso una tecnica di costruzione della fattispecie incriminatrice incentrata sull’evasione e ciò si è accompagnato ad una sostanziale conferma dell’assetto dei rapporti tra processo penale e processo tributario. L’art. 20 del d. lgs n, 74 del 2000 esclude la sospendibilità del processo tributario per la pendenza del procedimento amministrativo relativo ai medesimi fatti, mentre l’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario discende dagli artt. 3 e 479 c.p.p.

In questo contesto normativo , la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le sentenze pronunciate dal giudice tributario , se non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale, laddove, divenute irrevocabili, sono acquisibili  agli atti del dibattimento e valutabili  ai fini della decisone a norma dell’art. 238 -bis c.p.p. ; anche le sentenze tributarie definitive dunque non vincolano il giudice penale in quanto l’art. 238-bis c.p.p. consente l’acquisizione in dibattimento delle sentenze divenute irrevocabili, disponendo che esse siano valutate a norma dell’art, 187 e 192 comma 3 c.p.p. ai fini della prova del fatto in esse accertato, sicché spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa in base ad una verifica che può venire a sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella  eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strage di Viareggio: imputati prescritti ma responsabili

Nel mese di settembre la IV Sezione Penale della Cassazione ha depositato la motivazione della sentenza del processo sulla strage di Viareggio che costò la vita a 32 persone nel giugno 2009. Nel gennaio u.s.  è stato depositato il dispositivo della sentenza che ha escluso l’aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e ciò ha comportato che il reato di omicidio colposo contestato agli imputati è stato dichiarato prescritto. Più precisamente la Corte ha affermato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” di cui all’art. 589 secondo comma e 590 terzo comma c.p. ,occorre la violazione di una regola cautelare volta ad eliminare o ridurre lo specifico rischio derivante dalla svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesione ai danni dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e  pertanto assimilabili ai lavoratori che l’evento sia una concretizzazione di tale rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare , non essendo all’uopo sufficiente che l’evento si verifichi in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in questione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a. per le morti di soggetti estranei all’organizzazione d’impresa,  causate dall’incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di terni merci trasportante GPL , durante l’attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria. (cfr sito della Corte di Cassazione Cass. Pen . sez. IV n. 32899/20). In definitiva la Corte è pervenuta alla conclusione che una circostanza  che rendeva il fatto più grave non c’era.

Tenuto conto della risonanza e del clamore  che tale decisione avrebbe potuto provocare (ed stato poi così nella realtà dei fatti)  la Cassazione ha tenuto a precisare che gli imputati sono stati prescritti ma comunque ritenuti colpevoli. Di seguito  il  comunicato stampa in questione : << La decisione assunta dalla Corte ha confermato i primo luogo l’esistenza del reato di omicidio colposo plurimo. Tale reato, con l’eccezione dell’imputato che aveva rinunciato alla prescrizione, è stato dichiarato prescritto in quanto esclusa la circostanza aggravante della violazione delle norme di prevenzione sui luoghi di lavoro. A questa decisione ha fatto seguito la conferma dei risarcimenti in favore di molte parti civili e la revoca degli stesso in favore di alcune altre. La decisione ha confermato per numerosi imputati la responsabilità per il reato di disastro ambientale ferroviario colposo, così confermando la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Firenze che è stata dichiarata definitiva. Per altri imputati ha annullato la sentenza in relazione ad alcuni profili di colpa ed ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte d’appello>>.  In definitiva, in altre parole si può affermare che nel caso in questione  la prescrizione ha  “coperto” la condanna nel senso che gli imputati sono andati esenti da pena ma non da responsabilità.

Posted in prescrizione, Uncategorized | Leave a comment