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Accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo : brevi considerazioni
L’accertamento di tipo analitico-induttivo è quello che origina dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilità dell’impresa per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati; la norma di riferimento è quella di cui all’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/1973. Quindi in caso di accertamento di tipo analitico-induttivo si è in presenza di scritture regolarmente tenute che però possono essere contestate sotto il profilo della veridicità in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano, per l’appunto, dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata.
In questo contesto si colloca l’antieconomicità del comportamento del contribuente, il quale deve dimostrare la regolarità delle operazioni da lui compiute a fronte della contestazione dell’antieconomicità. Nella prassi avanti le commissioni tributarie la difesa del contribuente di regola contesta la legittimità del ricorso dell’Ufficio all’accertamento induttivo sostenendo che si deve dimostrare l’infedeltà del comportamento del contribuente.
Diverso è il caso dell’accertamento induttivo “puro”; ad esempio in assenza di presentazione della dichiarazione IVA e del modello unico per l’anno di imposta.
In questo caso l’Ufficio procede all’accertamento induttivo e l’unico limite è costituito dal principio (Corte Cost. n.225/2005) ormai acquisito secondo cui, in presenza di accertamento induttivo, l’Amministrazione Finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto delle componenti negative emerse dagli accertamenti eventualmente compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente al fine di evitare che -in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.- venga sottoposto a tassazione il profitto lordo anziché quello netto. In definitiva, in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39 comma 2 D.P.R. 600/1973 l’Amministrazione Finanziaria deve considerare una detrazione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione.