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Richiesta di patteggiamento ed emissione di fatture false
La Terza Sezione Penale con sentenza n. 962/2022 del 27 maggio 2022 in tema di reati tributari ha affermato che la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13 bis comma 2 D.lgs n. 74/2000 per il caso di mancato estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera anche con riferimento all’art. 8 del decreto citato ove sussista il debito tributario ex art. 21 comma 7 DPR 633/1973 (rubricato “fatturazioni delle operazioni”).
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte ha tratto origine dal ricorso in cassazione proposto dal P.G. presso la Corte di appello di Perugia avverso una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Perugia il 26 maggio 2021 con la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di emissione di fatture false relative per l’appunto ad operazioni soggettivamente inesistenti.
La Procura Generale di Perugia ha dedotto la violazione dell’art. 13 bis D.lgs n. 74/2000 e ciò in ragione del fatto che il Primo Giudice avrebbe errato nell’accogliere la richiesta di patteggiamento non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dall’art. 13-bis comma 2 D.lgs n. 74 del 200 ossia l’estinzione del debito tributario con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, che rappresenterebbe la condizione di ammissibilità del rito.
Sul punto occorre rammentare che il pagamento in questione può avvenire anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (l’istituto della cd. “acquiescenza” ovvero l’accertamento con adesione).
La Corte ha fatto proprie le considerazioni del P.G. e quindi annullato la sentenza impugnata rilevando che l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera sempre il debito tributario perché l’art. 21 comma 7 del D.P.R. 633 del 1972 prevede che << se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alla indicazioni della fattura>>.
Ne consegue che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, (compresi sanzioni ed interessi) prima dell’apertura del dibattimento.
In definitiva, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13 bis comma 2 del D.lgs n. 74 del 200 per il caso di mancato pagamento del debito tributario opera anche per l’art 8 del decreto anche se tale articolo non è richiamato espressamente dall’art 13 cit. , che invece richiama espressamente i più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2,3,4 e 5. Per completezza la sentenza in questione richiama la giurisprudenza in tema di reati tributari e ciò con riguardo al fatto che il pagamento del debito tributario per accedere al patteggiamento deve comunque avvenire prima della formale conoscenza da parte dell’autore del reato di accessi, ispezioni, verifiche o dall’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti. Se il pagamento del debito in questione avviene dopo la conoscenza dell’esistenza di un procedimento amministrativo o penale , detta circostanza potrà essere considerata solo come una attenuante che inciderà quindi sulla pena che in concreto verrà comminata.