Si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. IV(n. 18845 del 2016) che ha affrontato in sede di riesame di un sequestro preventivo il tema del rapporto tra contribuente e commercialista infedele.
Nel caso di specie il cliente risultava indagato per il reato di cui all’art. 5 D.l.vo 74/2000 (omessa dichiarazione) ed il GIP aveva emesso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto le disponibilità liquide (peraltro non certo modeste) dell’imputato.
La difesa dell’indagato lamentava il fatto di essere stato vittima del comportamento infedele fraudolento del commercialista cui era stata delegata la tenuta delle scritture contabili e la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni annuali; per questo motivo la difesa evidenziava la carenza dell’elemento psicologico del reato di omessa dichiarazione sostenendo che la mancata presentazione delle dichiarazioni fosse da ricondurre esclusivamente alla condotta truffaldina del commercialista e così censurando l’operato del Tribunale di merito che aveva riconosciuto al contribuente-indagato il ruolo di istigatore
Senza entrare nel merito della vicenda processuale affrontata dalla Corte ciò che si vuole evidenziare in questa sede è che la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la delega al professionista non esonera il contribuente dalla responsabilità penale. Secondo la Corte,l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1 comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322).
Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (art. 3 commi 3 e 3 –bis d.P.R. n. 322 del 1988 cit.) non vale a trasferire su quest’ultime l’obbligo di dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (art 1 comma 6 d.P.R. cit).
L’adempimento formale fa carico dunque al contribuente, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (artt. 2 comma 7 d.p.r. n. 322 del 1998 e 5 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. La Corte – prosegue la citata sentenza- rileva come solo la forza maggiore può giustificare tale omissione (sez. 3 n. 3928 del 25.2.199 , Pasquino) ma nella valutazione della sua sussistenza non si può prescindere dal fatto che il contribuente ha novanta giorni di tempo dalla scadenza del termine per adempiere l’obbligo di presentazione della dichiarazione.