Con la sentenza n.9006/2022 la sezione IV della Suprema Corte si è pronunciata sulle conseguenze della cancellazione dal registro delle imprese in tema di responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001. Il caso riguardava un infortunio sul lavoro nel quale il giudice penale era pervenuto all’affermazione della penale responsabilità per lesioni colpose degli amministratori nonché a quella della responsabilità amministrativa dell’ente per essere stato il reato commesso da soggetto con qualifica di amministratore ed a vantaggio dell’ente.
La difesa dell’ente, richiamando un precedente di legittimità (Sez. 2 n. 41082/2019), chiedeva il proscioglimento dell’ente associandosi alla richiesta del P.G. e ciò in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, la società era stata cancellata dal registro delle imprese, cancellazione che, secondo la prospettazione in questione, sarebbe da assimilare alla morte della persone fisica.
La sentenza della Corte si muove invece in senso diametralmente opposto rispetto all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ed ha infatti affermato il seguente principio di diritto: << la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25 -septies comma 3 del d.lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito ad essa addebitato>>.
La pronuncia in questione è interessante perché richiama la normativa civilistica in tema di cancellazione della società e la giurisprudenza intervenuta in materia pervenendo così alla conclusione che la cancellazione della società non può in alcun modo costituire un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso.